Sostegno alle famiglie

Misure a sostegno della tua famiglia per l'emergenza Covid-19

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine delle misure straordinarie per l’accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa da parte delle famiglie.

E’ stata mantenuta la non obbligatorietà della presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Tali modifiche sono valide e applicabili fino al 31/12/2023.

Riferimenti normativi:

  • art. 64 comma 1 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106)
  • art. 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.

Chi può fare la richiesta

Possono essere ammessi alla sospensione:

  • i mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro);
  • i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa gestito da CONSAP SpA (garanzia CONSAP) (precedentemente esclusi);
  • i mutui che hanno già fruito di precedenti sospensioni ex-lege con le seguenti specifiche:
    • nel caso di mutui che hanno ripreso per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova tranche di sospensione per il periodo massimo di 18 mesi da usufruire in non più di due volte (senza tener conto dei mesi di sospensione già fruiti);
    • nel caso di mutui che non hanno ripreso per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova sospensione solo se il totale dei mesi di sospensione già usufruiti non risulti superiore ai 18 e per il numero di mesi che consente di non superare i 18 mesi

Requisiti per la richiesta

Per accedere a tale iniziativa è necessario avere uno dei requisiti previsti dal “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”, quali:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi (corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo);
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. Per i suddetti eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
    • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
    • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
    • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

FAQ

Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19

Modulistica

Modalità di accesso

Basta presentare la richiesta di persona o via mail/pec alla propria filiale di riferimento con la modulistica indicata sopra